La Legge Regionale 38/94 stabilisce che ogni Azienda Sanitaria
presenti i bilanci di previsione alla Giunta Regionale per
l’apposizione del visto di congruità; detti bilanci
preventivi (sia annuali che pluriennali) devono essere corredati
del Piano Generale e del Budget Generale.
Una volta approvati detti documenti, durante il corso dell’anno
è previsto un controllo periodico che viene effettuato
sulla base dei rendiconti periodici della spesa sanitaria,
inviati dalla Azienda Sanitaria; in particolare i rendiconti
di contabilità finanziaria e generale devono poi essere
ritrasmessi al Ministero della Sanità, mentre i rendiconti
di contabilità analitica per centri di costo vengono
utilizzati dal Sistema Informativo Direzionale per la determinazione
delle risultanze dei controlli di gestione.
A fine anno, ogni Azienda Sanitaria trasmette il Conto Consuntivo,
il Bilancio di esercizio e la proposta di copertura delle
perdite o di riequilibrio della situazione economica.
Gli articoli 7, 8 e 11 della Legge Regionale 38/94 stabiliscono
che la ripartizione del Fondo Sanitario tra le Aziende Sanitarie
(Aziende USL, Aziende Ospedaliere e IRCCS pubblici) avviene
sulla base di quote capitarie di finanziamento.
Dati fondamentali per la determinazione delle quote capitarie
di finanziamento sono: la popolazione residente, i dati sulla
mobilità regionale e lo stato di conservazione patrimoniale.
Ulteriori informazioni per la determinazione della quota capitaria
di finanziamento sono: la frequenza dei consumi sanitari per
classe di età e sesso, i tassi di mortalità
ed altri indicatori di bisogno sanitario, rivenienti dal Sistema
Informativo Direzionale.
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