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 Presentazione

La Legge Regionale 38/94 stabilisce che ogni Azienda Sanitaria presenti i bilanci di previsione alla Giunta Regionale per l’apposizione del visto di congruità; detti bilanci preventivi (sia annuali che pluriennali) devono essere corredati del Piano Generale e del Budget Generale.

Una volta approvati detti documenti, durante il corso dell’anno è previsto un controllo periodico che viene effettuato sulla base dei rendiconti periodici della spesa sanitaria, inviati dalla Azienda Sanitaria; in particolare i rendiconti di contabilità finanziaria e generale devono poi essere ritrasmessi al Ministero della Sanità, mentre i rendiconti di contabilità analitica per centri di costo vengono utilizzati dal Sistema Informativo Direzionale per la determinazione delle risultanze dei controlli di gestione.

A fine anno, ogni Azienda Sanitaria trasmette il Conto Consuntivo, il Bilancio di esercizio e la proposta di copertura delle perdite o di riequilibrio della situazione economica.

Gli articoli 7, 8 e 11 della Legge Regionale 38/94 stabiliscono che la ripartizione del Fondo Sanitario tra le Aziende Sanitarie (Aziende USL, Aziende Ospedaliere e IRCCS pubblici) avviene sulla base di quote capitarie di finanziamento.

Dati fondamentali per la determinazione delle quote capitarie di finanziamento sono: la popolazione residente, i dati sulla mobilità regionale e lo stato di conservazione patrimoniale.

Ulteriori informazioni per la determinazione della quota capitaria di finanziamento sono: la frequenza dei consumi sanitari per classe di età e sesso, i tassi di mortalità ed altri indicatori di bisogno sanitario, rivenienti dal Sistema Informativo Direzionale.

 
 

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